Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30.4.92)
D.L. n. 151 del Giugno 2003
Legge 120 del (29/07/2010)
La guida di autoveicoli in funzione dell’assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti/psicotrope è disciplinata dagli art. 186 (alcol) e 187 (stupefacenti).
Protocollo operativo per gli accertamenti richiesti dell’art. 187 del D.L. vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni.
Prescrizioni generali sui conducenti che si presume siano in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente di autoveicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope gli agenti di polizia hanno facoltà di accompagnare il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche …
… per il prelievo di campioni liquidi biologici (urina, sangue o saliva) ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
… le strutture sanitarie […] effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche … essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell’art. 186.
Revisione della patente disposta dalla Prefettura o dalla Motorizzazione civile.
La Prefettura e la Motorizzazione Civile possono disporre la revisione della patente per guida in stato di ebbrezza, uso di sostanze stupefacenti, o nei casi in cui potrebbero non essere più presenti requisiti di idoneità psico-fisica richiesti per la guida di veicoli. La revisione prevede di effettuare una visita medica presso la Commissione Patenti dell’ULSS.
Nel caso di revisioni per guida in stato di ebbrezza e per uso di sostanze stupefacenti, si applica un protoccollo specifico di accertamenti.
DPK30

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